Delibera n. 71 del 21 luglio 2010

 I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo – Pederobba (TV)

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 21 luglio 2010.

OGGETTO: conciliazione nella causa per la determinazione del Soggetto obbligato e condanna al pagamento delle rette di un’Ospite residente.

Il Consiglio di Amministrazione

PREMESSO.

A) Presso il Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” in Pederobba (TV) gestito dall’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, dal 15 aprile 1998, è ospitata la Sig.ra ……….. nata a ……………. il ……………., già ricoverata presso la Casa di Salute di Valdobbiadene e dalla stessa proveniente, senza soluzione di continuità.

La questione controversa relativa a tale Persona attiene all’individuazione di quale Soggetto, Comune di Mogliano Veneto, Azienda U.L.SS. n. 8 di Asolo, Azienda U.L.SS. n. 9 di Treviso o Regione del Veneto, debba sostenere l’onere della retta, fatto salvo il recupero della parte oggetto di parziale contributo regionale a titolo di “Provvidenze straordinarie a favore delle persone dimesse da ex ospedali pschiatrici e assimilati”. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, adito con ricorso, all’udienza del 9 aprile 2009 ha emesso la sentenza n. 2257/09, depositata il 4 agosto 2009 che, previa compensazione delle spese, reca il seguente dispositivo: “il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e assegna un termine di sei mesi, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente”.

Si è quindi proceduto alla riassunzione avanti il Giudice Ordinario presso il Tribunale di Treviso, con incarico di difesa all’Ufficio Legale, come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 121/20.10.2009. Il 15 aprile 2010 avanti al Giudice Istruttore Dott.ssa Linalisa Cavallino si è tenuta la prima udienza con la comparsa di tutti i Convenuti; ivi si  è concordato per il rinvio al 15 luglio 2010, data entro la quale elaborare la conciliazione della controversia. All’udienza del 15 luglio la causa è stata ulteriormente rinviata per la conciliazione al 30 settembre 2010 ore 9.

B) Si espongono di seguito le condizioni alle quali addivenire alla conciliazione della causa.

V’è la disponibilità delle Opere Pie d’Onigo a rimanere il soggetto creditore delle provvidenze straordinarie a favore delle persone dimesse dalla ex Casa di Salute di Valdobbiadene, riferite alla Sig.ra ……………., per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 30 settembre 2010; le dette provvidenze sono di importo certo, come da delibera del Direttore Generale dell’Azienda U.L.SS. n. 8 di Asolo adottata il 4 marzo 2010 con il numero 239, solo per l’esercizio 2008 nella somma di € 5.501,11, mentre sono state determinate in via provvisoria, ma tendenzialmente definitiva, in € 4.400,89 per l’esercizio 2009 (vedasi l’allegato 1 della delibera citata); mancando altri elementi, ma osservando il trend del finanziamento regionale in oggetto, descritto nella deliberazione n. 239/2010 citata, per il 2010 l’importo delle provvidenze non potrà superare quello del 2009, non potendosi quindi ragionevolmente pronosticare un importo maggiore, ma, anzi, con la possibilità che esso sia inferiore; pertanto l’importo delle provvidenze straordinarie a favore delle persone dimesse dalla ex Casa di Salute di Valdobbiadene, riferite alla Sig.ra ……………… è determinabile nel seguente, per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 30 settembre 2010:

provvidenze straordinarie come da delibera Dir. Gen. ULSS n. 8 n. 239/4.3.2010, per il 2008

 

€ 5.501,11

provvidenze straordinarie come da delibera Dir. Gen. ULSS n. 8 n. 239/4.3.2010, per il 2009

 

€ 4.400,89

importo delle provvidenze per il periodo 01.01.2010 / 30.09.2010 calcolato in proporzione all’importo previsto per il 2009

 

€ 3.300,66

somma provvidenze regionali straordinarie per la Sig.ra …………………., per la quale le Opere Pie d’Onigo restano soggetto creditore per il periodo dal 01.01.2008 al 31.07.2010

 

€  13.202,66

L’importo delle rette sino al 30 settembre 2010 è calcolato nel modo seguente:

rette non pagate sino al 30 aprile 2010 come da estratto conto rimesso al Comune di Mogliano Veneto il 10 maggio 2010

 

€ 53.608,91

rette che matureranno dal 1 maggio 2010 al 30 settembre 2010, tenuto conto dell’importo di € 43,88/die

€ 6.713,64

Somma rette non pagate sino al 30 settembre 2010

€ 60.322,55

Sulla differenza fra i due importi, il credito di € 60.322,55 al 30 settembre 2010 e la somma delle provvidenze regionali straordinarie che matureranno sino a tale data, come sopra determinata in € 13.202,66, ovvero la cifra di € 47.119,89, l’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, allo solo scopo di agevolare la definizione conciliativa della controversia, incardinata avanti il Tribunale di Treviso R.G. n. 235/2010, con udienza rinviata al 30 settembre 2010, è disponibile ad accordare la riduzione di € 4.312,53.

La somma richiesta in pagamento al Comune di Mogliano Veneto per conciliare la controversia in oggetto è pari quindi ad € 42.807,36 per il periodo sino al 30 settembre 2010, somma che si accompagna alle seguenti condizioni:

1) riconoscimento in capo all’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo della qualità di Soggetto creditore verso l’Azienda ULSS n. 8 delle provvidenze straordinarie regionali per la Sig.ra ……  ……….. per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 30 settembre 2010;

2) assunzione da parte del Comune di Mogliano Veneto dell’obbligo incondizionato del versamento della retta di degenza per la Sig.ra ………………. presso le Opere Pie d’Onigo a far data dal 1 ottobre 2010 nella somma giornaliera stabilita sino al 31 dicembre 2010 in € 43,88 (salvo l’addebito di prestazioni accessorie che da regolamento delle Opere Pie d’Onigo non siano comprese nella retta base) e negli importi che successivamente siano determinati dalla stessa I.P.A.B. conformemente al condizioni contrattuali di degenza, che sono qui riportate:

a) presa  d’atto ed accettazione che la retta e le condizioni del regolamento  dei servizi, possono essere modificati, in ogni tempo, con delibera del Consiglio di Amministrazione delle Opere Pie d'Onigo;

b) esenzione dal pagamento della cauzione altrimenti prevista in € 2.065,83;

c) il pagamento delle rette mensili da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento fattura, tramite versamento presso Tesoreria OPERE PIE D'ONIGO - VENETO BANCA - Filiale di Montebelluna – codice IBAN IT57 V054 1861 8210 9557 0023905;

d) accettazione di qualsiasi spostamento di stanza o reparto effettuati dai Responsabili della Casa di Riposo dovuti a necessità interne od organizzative, o per aggravamento delle condizioni dell'Ospite che comportino o meno variazioni nell'importo della retta.

e) presa d’atto che:

a)      in caso di ricovero in Ospedale l’Ente Opere Pie d’Onigo è esonerato dal prestare la propria assistenza agli Ospiti ricoverati;

b)      nel caso in cui questi richiedano assistenza, la stessa è esclusivamente a carico dei Familiari o del Comune in caso di in capienza dei Familiari;

c)      non sono previste, salvo il caso in cui l’assenza continui ininterrottamente per almeno 30 giorni, riduzioni dell'importo della retta per i giorni in cui la Persona si trova ricoverata in Ospedale o per rientro temporaneo presso la propria od altrui abitazione;

f)  impegno a rifondere le spese mediche, per medicinali e per trasporti non a carico del Servizio Sanitario, e/o quant'altro si rendesse necessario ed urgente per l'Ospite, che la Casa di Riposo dovesse anticipare e che verranno addebitate ad integrazione della retta;

g) impegno a ritirare a proprie spese, entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione, l'Ospite in caso di dimissioni dovute a ritardo nei pagamenti della retta, o altra causa prevista dal regolamento dell'Ente;

h) impegno, in caso di recesso dal presente contratto, a dare formale comunicazione all'Ente Opere Pie d’Onigo, con almeno 5 giorni di anticipo e qualora ciò non avvenisse con obbligo a corrispondere la retta del periodo di mancato preavviso;

i) accettazione di tutte le condizioni previste dal regolamento interno delle Opere Pie d'Onigo per i servizi della Casa per Anziani, Disabili Adulti e Centro Diurno.

Con voti unanimi, dati in forma palese,

D E L I B E R A

1) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, (I.P.A.B.) codice fiscale e partita IVA 00545230260, riconosciuta con il Regio Decreto 1 luglio 1909, n. 223, con sede a Pederobba (TV), 31040, in via Roma n. 77/a, accetta di conciliare la causa avanti il Tribunale di Treviso Ruolo Generale n. 235/2010, promossa contro il Comune di Mogliano Veneto, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, corrente in Mogliano Veneto (TV), 31021, piazza Caduti, 8, contro l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, corrente in Asolo (TV), 31011, via Forestuzzo 41, contro l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, corrente in Treviso, 31100, Borgo Cavalli 42 e contro la Regione del Veneto in persona del Legale Rappresentante, corrente in Venezia, 30123, Dorsoduro, 3901, Palazzo Balbi, per la determinazione del Soggetto obbligato per la retta di residenzialità della Persona dimessa da ex ospedale psichiatrico e condanna al pagamento delle rette maturate e maturande, Sig.ra ………… nata a ……………….

La conciliazione viene accettata alle condizioni riportate nella bozza di verbale allegato, per la quale è delegato alla sottoscrizione il Presidente Legale Rappresentante Sig. Albino Bistacco nato a Pederobba il 27 aprile 1963, con l’assistenza del Legale Avv. Nilo Furlanetto.

2) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione, immediatamente eseguibile.

ALLEGATO a costituire parte integrante della presente deliberazione, fattene salva la completa compilazione secondo necessità, il verbale di conciliazione giudiziale.

 

TRIBUNALE DI TREVISO

Giudice Dott.ssa L. Cavallino

Verbale di Conciliazione Giudiziale

Successivamente oggi, 30  settembre 2010, innanzi al Tribunale di Treviso in persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Linalisa Cavallino, è chiamata la causa n. 235/2010 R.G. promossa da:

IPAB “OPERE PIE D’ONIGO”, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente Albino Bistacco, con l’Avv. Nilo Furlanetto

contro

COMUNE DI MOGLIANO VENETO, in persona del suo sindaco pro tempore Dott. Giovanni Azzolini, con gli Avv.ti Lorenzo Lorenzon e Carlo Carruba;

e contro

REGIONE DEL VENETO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, con gli Avv.ti Cecilia Ligabue ed Ezio Zanon;

e contro

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 9 DELLA REGIONE VENETO, in persona del direttore Generale pro tempore Dr. Claudio Dario, con l’Avv. Maurizio Jacobi;

e contro

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 DELLA REGIONE VENETO, in persona del direttore Generale pro tempore Dr. Renato Mason, con l’Avv. Prof. Luigi Garofalo;

sono presenti le parti mediante procura speciale, e segnatamente il Sig. ________, assistito dall’Avv. Nilo Furlanetto per la Istituzione Pubblica di assistenza e Beneficienza “Opere Pie D’Onigo”, il Sig. ________, assistito dall’Avv. Lorenzo Lorenzon per il Comune di Mogliano Veneto, il Sig. ________, assistito dall’Avv. Cecilia Ligabue per la Regione Veneto, il Sig. ________, assistito dall’Avv. Maurizio Jacobi per l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 della Regione Veneto, il Sig. ________, assistito dall’Avv. Prof. Luigi Garofalo per l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 della Regione Veneto, ciascuno munito di procura speciale a rinunziare e transigere nell’odierna controversia e segnatamente:

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Le parti dichiarano reciprocamente di rinunziare agli atti del presente giudizio e definiscono e transigono la lite in corso alle seguenti condizioni, che espressamente accettano e sottoscrivono:

1) La parte convenuta Comune di Mogliano Veneto offre, al solo ed esclusivo fine conciliativo, alla ricorrente Istituzione Pubblica di assistenza e Beneficienza “Opere Pie D’Onigo”, che accetta a totale e definitivo saldo, stralcio, transazione, tacitazione e rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto relativo, anche di natura risarcitoria, dipendente e/o connesso alle maturate rette di degenza della Sig.ra ……………….. dedotto nel presente giudizio e comunque sino al 30.09.2010, la complessiva somma di € 42.807,36 (Euro quarantaduemilaottocentosette/36);

2) le provvidenze straordinarie deliberate dalla Regione Veneto ex art. 55 L.R. n. 7/1999 e da questa versate all’A.U.L.S.S. N. 8 relative alla Sig.ra ……………, per la quota relativa al periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 settembre 2010, verranno integralmente corrisposte dall’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 alla Istituzione Pubblica di assistenza e Beneficienza “Opere Pie D’Onigo” mentre, per la quota relativa al periodo dal 1 ottobre 2010 in poi, verranno integralmente corrisposte dall’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 al Comune di Mogliano Veneto;

3) il Comune di Mogliano Veneto assume l’obbligo di versare la retta di degenza della Sig.ra ………… alle Opere Pie d’Onigo a far data dal 1 ottobre 2010 (e sino a quando la Sig.ra …………… vi rimarrà ospite) nella somma giornaliera stabilita sino al 31 dicembre 2010 in €. 43,88 (salvo l’addebito di prestazioni accessorie che da regolamento delle Opere Pie d’Onigo non siano comprese nella retta base) e negli importi che successivamente siano determinati dalla stessa I.P.A.B. conformemente alle condizioni contrattuali di degenza di seguito riportate:

a) presa  d´atto ed accettazione che la retta e le condizioni del regolamento dei servizi, possono essere modificati, in ogni tempo, con delibera del Consiglio di Amministrazione delle Opere Pie d'Onigo;

b) esenzione dal pagamento della cauzione altrimenti prevista in € 2.065,83;

c) il pagamento delle rette mensili da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento fattura, tramite versamento presso Tesoreria OPERE PIE D'ONIGO - VENETO BANCA - Filiale di Montebelluna - codice IBAN IT57 V054 1861 8210 9557 0023905;

d) accettazione di qualsiasi spostamento di stanza o reparto effettuati dai Responsabili della Casa di Riposo dovuti a necessità interne od organizzative, o per aggravamento delle condizioni dell'Ospite che comportino o meno variazioni nell'importo della retta.

e) presa d´atto che:

a)      in caso di ricovero in Ospedale l´Ente Opere Pie d´Onigo è esonerato dal prestare la propria assistenza agli Ospiti ricoverati;

b)      nel caso in cui questi richiedano assistenza, la stessa è esclusivamente a carico dei Familiari o del Comune in caso di in capienza dei Familiari;

c)      non sono previste, salvo il caso in cui l´assenza continui ininterrottamente per almeno 30 giorni, riduzioni dell'importo della retta per i giorni in cui la Persona si trova ricoverata in Ospedale o per rientro temporaneo presso la propria od altrui abitazione;

f)  impegno a rifondere le spese mediche, per medicinali e per trasporti non a carico del Servizio Sanitario, e/o quant'altro si rendesse necessario ed urgente per l'Ospite, che la Casa di Riposo dovesse anticipare e che verranno addebitate ad integrazione della retta;

g) impegno a ritirare a proprie spese, entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione, l'Ospite in caso di dimissioni dovute a ritardo nei pagamenti della retta, o altra causa prevista dal regolamento dell'Ente;

h) impegno, in caso di recesso dal presente contratto, a dare formale comunicazione all'Ente Opere Pie d´Onigo, con almeno 5 giorni di anticipo e qualora ciò non avvenisse con obbligo a corrispondere la retta del periodo di mancato preavviso;

i) accettazione di tutte le condizioni previste dal regolamento interno delle Opere Pie d'Onigo per i servizi della Casa per Anziani, Disabili Adulti e Centro Diurno.

4) Parte ricorrente, Istituzione Pubblica di assistenza e Beneficienza “Opere Pie D’Onigo”, accetta quanto sopra e la somma predetta, dichiarando di non avere altro a pretendere, per qualsivoglia titolo o ragione, relativamente a tutte le domande avanzate con il ricorso introduttivo, e per qualsiasi altro diritto, anche di natura risarcitoria, derivante dalla posizione della Sig.ra …………….. nei confronti della Regione Veneto, dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 della Regione Veneto e dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 della Regione Veneto;

5) si concorda che il pagamento della sopramenzionata somma di € 42.807,36 (Euro quarantaduemilaottocentosette/36) avverrà  mediante consegna di assegni circolari non trasferibili intestati a parte ricorrente, e segnatamente:

- € 21.403,68 a mezzo assegno circolare non trasferibile al giorno 31 ottobre 2010,

- € 21.403,68 a mezzo assegno circolare non trasferibile al giorno 31 ottobre 2011;

6) le parti, con la sottoscrizione del presente verbale, intendono porre fine alla controversia oggetto del presente giudizio, sicché dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a qualunque titolo, ragione o motivo;

7) le spese di causa e di lite si intendono integralmente compensate tra tutte le parti in causa, i cui difensori, sottoscrivono il presente verbale per rinuncia ad avvalersi nei confronti delle reciproche controparti del vincolo di solidarietà istituito dall'art. 68 della legge professionale forense.

Il Giudice istruttore da atto dell’avvenuta conciliazione e della relativa convenzione come sopra conclusa tra le parti nella causa tra le medesime pendente al n. 235/2010 R.G. e iniziata con deposito di ricorso per procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. C.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. ______________ (I.PA.B)                    Sig.      ______________ (Comune Mogliano Veneto)


Avv. ______________                                  Avv. _______________

 

Sig. ______________ (A.U.L.S.S. n. 8)       Sig.      ______________ (A.U.L.S.S. n. 9)                

           
Avv. ______________                                  Avv.
_______________

 

Sig. ______________ (Regione Veneto)                                                                           

 

Avv. ______________                                                                                

Il Giudice __________

 

Pubblicata sul sito dell'Ente in data 09 settembre 2010

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