Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 141 del 30 dicembre 2010.

OGGETTO: INCARICO PER PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE

Il Consiglio di Amministrazione

PREMESSO

Si procede a formalizzare un incarico professionale per il servizio infermieristico notturno con l’Infermiere Wiktor Pawel Lewandowski nato a …. (…..) in data ……….. e residente a Treviso in ………………….., per far fronte alla copertura della turnistica non sopperibile mediante Personale proprio.

Con voti unanimi, dati in forma palese,

DELIBERA

E’ approvata la stipulazione del contratto professionale nel contenuto sotto riportato, con imputazione della spesa al capitolo 476/2 del bilancio.

1. L’Infermiere Professionale Wiktor Pawel Lewandowski si impegna a prestare l’attività professionale a favore dell’Ente Opere Pie d’Onigo nello svolgimento del servizio di Infermiere Professionale per gli Ospiti delle Strutture dell’Ente.

2. Il servizio sarà svolto normalmente in orario notturno dalle ore 22 alle ore 6 per un numero medio di 1 notte al mese, come richiesto dall’Ente Opere Pie d’Onigo entro il giorno 25 del mese precedente. Tale numero ha valore meramente indicativo e non vincola l’Ente Opere Pie d’Onigo, il cui ricorso alle prestazioni dell’Infermiere Professionale dipenderà dalle effettive esigenze di servizio che saranno rese note mese per mese.

3. L’Infermiere Wiktor Pawel Lewandowski prende atto che il suo servizio dovrà coordinarsi con quello di Guardia Medica ed Infermieristica Attiva, il cui Referente è l’Infermiere Sergio Calabrese Dipendente delle Opere Pie d’Onigo.

4. Le prestazioni da rendere nel servizio di guardia attiva notturna sono riportate nell’allegato a questo contratto.

Art. 2 Natura dell’incarico.

1. Il presente accordo è un contratto d’opera, ha per oggetto prestazioni rese in regime di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 3 Durata del servizio.

1. La decorrenza del contratto è il 1 novembre 2010 ed il termine al 31 ottobre 2011.

Art. 4 Corrispettivo.

1. Quale corrispettivo del lavoro prestato dal Professionista, resta convenuto il compenso, per ciascuna ora di effettiva prestazione, di € 23,87 (euroventitre/87), maggiorato della rivalsa del 2% per contributo alla Cassa Previdenziale, per il servizio reso. Il servizio festivo darà luogo all’applicazione dell’indennità giornaliera di € 17,06 (eurodiciasette/06) se le prestazioni fornite sono di durata pari a superiore a quattro ore, ridotta ad € 8,53 (eurootto/53) se di durata inferiore.

2. Il pagamento delle fatture deve avvenire entro il 20° giorno del mese successivo a quello delle prestazioni.

Art. 5 Recesso unilaterale

1. E’ data facoltà ad entrambe le Parti di recedere dal contratto con il preavviso di 30 giorni, senza corrispettivo.

 Art. 6 Assicurazione di responsabilità.

1. Il Professionista è obbligata alla stipula di un’assicurazione di responsabilità civile per il rischio di danno a persone e cose nell’esercizio dell’attività di cui all’art. 1, con massimale minimo di € 500.000,00.

 

 

 

Pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 aprile 2011

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