Delibera n. 25 del 24 marzo 2011.

OGGETTO: azioni legali per ottenere il rilascio del fondo in Onigo, località Curogna.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso.

A) Il 26 marzo 2010 l’Istituzione Pubblica “Opere Pie d’Onigo”, avente sede a Pederobba (TV) ha stipulato distinti “contratti di affitto ai sensi dell’art. 45 della Legge n. 203/1982” con il Signor Menegazzo Aldo (registrato a Montebelluna il 16/04/2010 n. 2045 serie 3), la Sig.ra Pincin Elisabetta (registrato a Montebelluna il 16/04/2010 n. 2047 serie 3) e il Sig. Geronazzo Mario (registrato a Montebelluna il 16/04/2010 n. 2031 serie 3).

I contratti hanno dato in locazione il fondo rustico in Comune di Pederobba, località Curogna – Ai Coi. In particolare il contratto per il Sig. Menegazzo Aldo ha anche incluso nella locazione agraria la porzione di fabbricato rurale e relativi annessi, al civico numero 18 di via dei Colli.

I 3 contratti locativi presentano in comune le seguenti caratteristiche:

1) si tratta di accordi in deroga ai sensi dell’art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, come risulta sin dall’intestazione “contratti di affitto ai sensi dell’art. 45 della Legge n. 203/1982”, per proseguire poi con l’art. 11 che espressamente ne professa tale natura, riferendo dell’assistenza prestata alle Parti Contrattuali dalle rispettive Organizzazioni Professionali Agricole che hanno sottoscritto i contratti;

2) la durata contrattuale è stata fissata, conformemente alla richiesta dei Fittavoli esplicitata al punto 3° della premessa contrattuale, dal 26 marzo 2010 alla scadenza dell’annata agraria il 10 novembre 2010; in ciò derogandosi all’art. 1 della Legge 3 maggio 1982 n. 203 che stabilisce che “I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge.”

3) alla scadenza così fissata l’art. 2, 2° periodo del contratto, collega la fine contrattuale senza necessità di disdetta e con esclusione della rinnovazione tacita; in questo derogando all’art. 4 della citata Legge 203/1982, che prevede la disdetta ad evitare il rinnovo tacito.

B) Prodottasi quindi la scadenza contrattuale, con raccomandata datata 31 gennaio 2011 protocollo n. 529 al Sig. Menegazzo Aldo, n. 528 alla Sig.ra Pincin Elisabetta e n. 526 al Sig. Geronazzo Mario, si è intimato agli ex Fittavoli di rilasciare il fondo entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, con convocazione presso gli Uffici Amministrativi delle Opere Pie d’Onigo, per il giorno 17 febbraio 2011 allo scopo di firmare il verbale di rilascio.

Nessuno dei 3 ex Fittavoli si è presentato nella data indicata per la firma del verbale di rilascio, né ha chiesto di avere fissata una data diversa.

C) L’Istituzione Opere Pie d’Onigo è un ente pubblico che opera nel campo dei servizi socio-sanitari ed educativi all’infanzia. Ha la gestione in Pederobba di 253 posti letto, 223 dei quali destinati a Persone non autosufficienti ed in condizione di grave disabilità. L’Ente sta per procedere ai lavori di riqualificazione di una delle due Strutture, il Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” in via Al Donatore di Sangue n. 1 avendo affidatone la progettazione, con una spesa prevista di € 5.537.800,00.

La finanziabilità di questi lavori dipende, assieme ad altre fonti, in maniera indefettibile, dal ricavato della vendita del fondo agricolo oggetto dei 3 contratti di locazione scaduti il 10/11/2010 richiamato nel 1° paragrafo. Il valore stimato per  il quale il fondo andrà all’asta è pari ad € 1.400.000,00: valore conseguibile a condizione che si possa farne l’alienazione ad un unico acquirente che acquisti il fondo libero da pesi ed oneri.

Il valore del fondo corrisponde al 25% della spesa per i lavori del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione”: i lavori verranno realizzati per stralci esecutivi, ma, senza la disponibilità finanziaria derivante dalla vendita del fondo in località Curogna – Ai Coi, non potranno partire, essendo tale somma indispensabile per realizzare il 1° stralcio.

I lavori permetteranno di realizzare 26 nuovi posti letto. Ad ogni posto letto si ricollega un’entrata di € 30.000,00 (somma questa della retta pagata dai Familiari e della quota sanitaria regionale): dunque i 26 posti daranno luogo ad una maggiore entrata di € 780.000,00. Posto che si tratta di posti che andranno a completare la consistenza di reparti già aperti, essi verranno ad eliminare diseconomie di gestione. Ne consegue, dal punto di vista gestionale / economico, che il 30% delle nuove entrate costituirà avanzo di amministrazione. Quindi l’avanzo annuale di amministrazione per effetto dei nuovi posti, sarà pari ad € 234.000,00.

D) Permanendo l’illegittima non restituzione del fondo, da parte degli ex Fittavoli, l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” sarà costretta ad agire in giudizio avanti la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Treviso, ai sensi della Legge 2 marzo 1963, n. 320.

L’articolo 46 della Legge 3 maggio 1982 n. 203 prevede che “Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.

Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.

Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.”

Salvo poi, in caso di mancata conciliazione e restituzione del fondo, procedere all’azione avanti il Tribunale.

Con voti unanimi, dati in forma palese

D E L I B E R A

I) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” con sede a Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a, per il tramite del Presidente Legale Rappresentante Sig. Albino Bistacco, nato a Pederobba (TV) il 27/04/1963, a ciò autorizzato dalla presente delibera, chiede all’Ispettorato Regionale Agricoltura di Treviso di convocare la stessa Istituzione istante e i Signori:

       I.            Sig. Menegazzo Aldo nato a Pederobba (TV) il 27/09/1941, residente in via dei Colli, 18, 31040 Onigo (TV), codice fiscale MNG LDA 41P27 G408A;

    II.            Sig.ra Pincin Elisabetta nata a Pederobba (TV) il 26/08/1929, residente in via Curogna, 67, 31040 Onigo (TV), codice fiscale PNC LBT 29M66 G408I;

 III.            Sig. Geronazzo Mario, nato a Valdobbiadene il 24/12/1952, residente in via Cargador di Ron, 24, 31049 Valdobbiadene, codice fiscale GRN MRA 52T24 L565Z;

affinché sia esperito fra le Parti il tentativo di conciliazione, ai sensi dell’art. 46 della Legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui contratti agrari”, ponendosi da parte dell’Istante Opere Pie d’Onigo  la domanda di rilascio immediato del fondo, illegittimamente non rilasciato dai tre ex Affittuari.

II) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” attribuisce al Presidente la facoltà di delegare, un Dipendente o un Terzo, a rappresentare l’Istituzione stessa nel tentativo di conciliazione chiesto come sopra.

III) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”  attribuisce all’Ufficio Legale dell’Istituzione stessa, nella persona dell’Avvocato Nilo Furlanetto, l’incarico di assistenza legale anche per la partecipazione al tentativo di conciliazione di cui al punto I che precede.

IV) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”  indica quale Rappresentante dell’Associazione Professionale di categoria, ai sensi dell’art. 46, comma 2°, della Legge n. 203/1982, il Sig. Renato Bastasin della Confagricoltura di Treviso - Sindacato Provinciale dei Proprietari Concedenti in affitto e della Proprietà Rurale o suo Delegato.

V) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”  conferisce all’Avvocato Nilo Furlanetto dell’Ufficio Legale delle Opere Pie d’Onigo, mandato per la difesa e rappresentanza dell’Istituzione Opere Pie d’Onigo in tutte le azioni e controversie da iniziare, a cognizione ordinaria o speciale, anche di natura cautelare, compresi i procedimenti esecutivi, in ogni fase e grado, dinanzi a qualsiasi Magistratura, inerenti le azioni per il recupero della disponibilità degli immobili di cui al presente atto. Si conferisce al Legale dell’Istituzione ogni più ampia facoltà necessaria al buon fine dell’incarico, inclusa quella di transigere e conciliare le liti, chiamare o intervenire in causa, proporre impugnazioni e resistere alle stesse, riscuotere somme, dare quietanza, rinunciare agli atti, nominare altri procuratori e farsi sostituire.

VI) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile.

 

 

 

Pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 aprile 2011

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