Delibera n. 25 del 24 marzo 2011.
OGGETTO:
azioni legali per ottenere il rilascio del fondo in Onigo, località
Curogna.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso.
A) Il 26
marzo 2010 l’Istituzione Pubblica “Opere Pie d’Onigo”, avente sede a
Pederobba (TV) ha stipulato distinti “contratti di affitto ai
sensi dell’art. 45 della Legge n. 203/1982” con il Signor
Menegazzo Aldo (registrato a Montebelluna il 16/04/2010 n. 2045
serie 3), la Sig.ra Pincin Elisabetta (registrato a Montebelluna il
16/04/2010 n. 2047 serie 3) e il Sig. Geronazzo Mario (registrato a
Montebelluna il 16/04/2010 n. 2031 serie 3).
I contratti hanno
dato in locazione il fondo rustico in Comune di Pederobba, località
Curogna – Ai Coi. In particolare il contratto per il Sig. Menegazzo
Aldo ha anche incluso nella locazione agraria la porzione di
fabbricato rurale e relativi annessi, al civico numero 18 di via dei
Colli.
I 3 contratti
locativi presentano in comune le seguenti caratteristiche:
1) si
tratta di accordi in deroga ai sensi dell’art. 45 della Legge 3
maggio 1982, n. 203, come risulta sin dall’intestazione “contratti
di affitto ai sensi dell’art. 45 della Legge n. 203/1982”, per
proseguire poi con l’art. 11 che espressamente ne professa tale
natura, riferendo dell’assistenza prestata alle Parti Contrattuali
dalle rispettive Organizzazioni Professionali Agricole che hanno
sottoscritto i contratti;
2) la durata contrattuale è stata fissata, conformemente alla
richiesta dei Fittavoli esplicitata al punto 3° della premessa
contrattuale, dal 26 marzo 2010 alla scadenza dell’annata agraria il
10 novembre 2010; in ciò derogandosi all’art. 1 della Legge 3 maggio
1982 n. 203 che stabilisce che “I contratti di affitto a
coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di
quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge.”
3) alla
scadenza così fissata l’art. 2, 2° periodo del contratto, collega la
fine contrattuale senza necessità di disdetta e con esclusione della
rinnovazione tacita; in questo derogando all’art. 4 della citata
Legge 203/1982, che prevede la disdetta ad evitare il rinnovo
tacito.
B)
Prodottasi quindi la scadenza contrattuale, con raccomandata datata
31 gennaio 2011 protocollo n. 529 al Sig. Menegazzo Aldo, n. 528
alla Sig.ra Pincin Elisabetta e n. 526 al Sig. Geronazzo Mario, si è
intimato agli ex Fittavoli di rilasciare il fondo entro e non oltre
10 giorni dal ricevimento della raccomandata, con convocazione
presso gli Uffici Amministrativi delle Opere Pie d’Onigo, per il
giorno 17 febbraio 2011 allo scopo di firmare il verbale di
rilascio.
Nessuno dei 3 ex
Fittavoli si è presentato nella data indicata per la firma del
verbale di rilascio, né ha chiesto di avere fissata una data
diversa.
C)
L’Istituzione Opere Pie d’Onigo è un ente pubblico che opera nel
campo dei servizi socio-sanitari ed educativi all’infanzia. Ha la
gestione in Pederobba di 253 posti letto, 223 dei quali destinati a
Persone non autosufficienti ed in condizione di grave disabilità.
L’Ente sta per procedere ai lavori di riqualificazione di una delle
due Strutture, il Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” in via Al Donatore
di Sangue n. 1 avendo affidatone la progettazione, con una spesa
prevista di € 5.537.800,00.
La finanziabilità
di questi lavori dipende, assieme ad altre fonti, in maniera
indefettibile, dal ricavato della vendita del fondo agricolo oggetto
dei 3 contratti di locazione scaduti il 10/11/2010 richiamato nel 1°
paragrafo. Il valore stimato per il quale il fondo andrà all’asta è
pari ad € 1.400.000,00: valore conseguibile a condizione che si
possa farne l’alienazione ad un unico acquirente che acquisti il
fondo libero da pesi ed oneri.
Il valore del
fondo corrisponde al 25% della spesa per i lavori del Centro “Cav.
Giuseppe Sabbione”: i lavori verranno realizzati per stralci
esecutivi, ma, senza la disponibilità finanziaria derivante dalla
vendita del fondo in località Curogna – Ai Coi, non potranno
partire, essendo tale somma indispensabile per realizzare il 1°
stralcio.
I lavori
permetteranno di realizzare 26 nuovi posti letto. Ad ogni posto
letto si ricollega un’entrata di € 30.000,00 (somma questa della
retta pagata dai Familiari e della quota sanitaria regionale):
dunque i 26 posti daranno luogo ad una maggiore entrata di €
780.000,00. Posto che si tratta di posti che andranno a completare
la consistenza di reparti già aperti, essi verranno ad eliminare
diseconomie di gestione. Ne consegue, dal punto di vista gestionale
/ economico, che il 30% delle nuove entrate costituirà avanzo di
amministrazione. Quindi l’avanzo annuale di amministrazione per
effetto dei nuovi posti, sarà pari ad € 234.000,00.
D) Permanendo l’illegittima non restituzione del fondo, da
parte degli ex Fittavoli, l’Istituzione Pubblica di Assistenza e
Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” sarà costretta ad agire in giudizio
avanti la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Treviso, ai
sensi della Legge 2 marzo 1963, n. 320.
L’articolo 46 della Legge 3 maggio 1982 n. 203 prevede che “Chi
intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia
in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente
comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente per territorio.
Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione
di cui al comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti
delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per
esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.
Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale
sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle
associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.
Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo
verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma,
ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria
competente.”
Salvo poi, in caso di mancata conciliazione e restituzione del
fondo, procedere all’azione avanti il Tribunale.
Con voti unanimi, dati in forma palese
D E L I B E R A
I)
L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie
d’Onigo” con sede a Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a, per il
tramite del Presidente Legale Rappresentante Sig. Albino Bistacco,
nato a Pederobba (TV) il 27/04/1963, a ciò autorizzato dalla
presente delibera, chiede all’Ispettorato Regionale Agricoltura di
Treviso di convocare la stessa Istituzione istante e i Signori:
I.
Sig. Menegazzo Aldo nato a Pederobba (TV) il 27/09/1941,
residente in via dei Colli, 18, 31040 Onigo (TV), codice fiscale MNG
LDA 41P27 G408A;
II.
Sig.ra Pincin Elisabetta nata a Pederobba (TV) il 26/08/1929,
residente in via Curogna, 67, 31040 Onigo (TV), codice fiscale PNC
LBT 29M66 G408I;
III.
Sig. Geronazzo Mario, nato a Valdobbiadene il 24/12/1952,
residente in via Cargador di Ron, 24, 31049 Valdobbiadene, codice
fiscale GRN MRA 52T24 L565Z;
affinché sia
esperito fra le Parti il tentativo di conciliazione, ai sensi
dell’art. 46 della Legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui
contratti agrari”, ponendosi da parte dell’Istante Opere Pie
d’Onigo la domanda di rilascio immediato del fondo,
illegittimamente non rilasciato dai tre ex Affittuari.
II)
L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie
d’Onigo” attribuisce al Presidente la facoltà di delegare, un
Dipendente o un Terzo, a rappresentare l’Istituzione stessa nel
tentativo di conciliazione chiesto come sopra.
III)
L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie
d’Onigo” attribuisce all’Ufficio Legale dell’Istituzione stessa,
nella persona dell’Avvocato Nilo Furlanetto, l’incarico di
assistenza legale anche per la partecipazione al tentativo di
conciliazione di cui al punto I che precede.
IV)
L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie
d’Onigo” indica quale Rappresentante dell’Associazione
Professionale di categoria, ai sensi dell’art. 46, comma 2°, della
Legge n. 203/1982, il Sig. Renato Bastasin della Confagricoltura di
Treviso - Sindacato Provinciale dei Proprietari Concedenti in
affitto e della Proprietà Rurale o suo Delegato.
V) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere
Pie d’Onigo” conferisce all’Avvocato Nilo Furlanetto dell’Ufficio
Legale delle Opere Pie d’Onigo, mandato per la difesa e
rappresentanza dell’Istituzione Opere Pie d’Onigo in tutte le azioni
e controversie da iniziare, a cognizione ordinaria o speciale, anche
di natura cautelare, compresi i procedimenti esecutivi, in ogni fase
e grado, dinanzi a qualsiasi Magistratura, inerenti le azioni per il
recupero della disponibilità degli immobili di cui al presente atto.
Si conferisce al Legale dell’Istituzione ogni più ampia facoltà
necessaria al buon fine dell’incarico, inclusa quella di transigere
e conciliare le liti, chiamare o intervenire in causa, proporre
impugnazioni e resistere alle stesse, riscuotere somme, dare
quietanza, rinunciare agli atti, nominare altri procuratori e farsi
sostituire.
VI) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata
votazione unanime, immediatamente eseguibile.
Pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 aprile 2011

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